Concessione Assegno di Maternità
È un contributo comunale a sostegno delle madri che non beneficiano di trattamenti previdenziali di indennità di maternità per la nascita del proprio figlio.
Il contributo può essere richiesto anche per affidamento preadottivo ed adozione senza affidamento di minore.
In questi casi il beneficio è riconosciuto solo se il minore non ha superato i sei anni di età, in caso di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, o se non ha superato i 18 anni di età, in caso di affidamento o adozione internazionale.
L'assegno è concesso con provvedimento del Comune di residenza.
Al pagamento degli assegni provvede l'Inps in un'unica soluzione con accredito bancario o con assegno (in quest'ultimo caso solo per importi inferiori a ¤ 1.000), in base alle modalità indicate dal richiedente nella domanda.
Per importi superiori a ¤ 1.000, è necessario fornire il codice Iban di un conto corrente intestato o cointestato al richiedente.
L'assegno corrisposto per i bambini nati nel 2019 ammonta a 346,39 euro per cinque mensilità e quindi a un totale di 1.731,95 euro
Requisiti
L'assegno può essere richiesto solo dalla madre del minore. La richiedente deve possedere i seguenti requisiti: • residenza nel Comune; • cittadinanza italiana o comunitaria oppure, in caso di cittadinanza non comunitaria, rientrare in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura della richiedente: ◦ titolare del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ◦ familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente ◦ titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiata politica (o superstite di rifugiati politici) ◦ titolare di protezione sussidiaria ◦ cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria o Turchia ◦ titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, o essere familiare di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. n. 40/2014 ◦ aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea, o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea ◦ essere apolide o familiare/superstite di apolide In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, si può allegare alla domanda la ricevuta comprovante la richiesta del titolo di soggiorno (la domanda rimane in sospeso sino a che non viene esibito il permesso di soggiorno). • mancanza di trattamenti previdenziali di maternità dall'Inps o dal datore di lavoro. Se il trattamento previdenziale percepito è inferiore a € 342,62 mensili, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la parte integrativa • indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a € 17.330,01 annui per l'anno 2019, con riferimento a nuclei familiari con 3 componenti e una scala di equivalenza di 2,04. Per i nuclei con diversa composizione e/o scala di equivalenza il requisito economico è riparametrato sulla base di quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 452 del 21 dicembre 2000 • residenza del figlio nel territorio dello stato. Se la richiedente è in possesso della carta di soggiorno e il figlio non è nato in Italia o non è cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno. L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre: • in caso di abbandono del figlio da parte della madre • in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre • in caso di decesso della madre del neonato Le domande devono essere presentate con la nuova attestazione ISEE, come riformata dal D.P.C.M. n. 159/2013, che ha modificato le modalità di calcolo e di rilascio del valore ISEE. A seguito di tale riforma, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni. Pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un'attestazione ISEE per prestazioni agevolate relative a minorenni.Costi
L’erogazione del servizio non prevede una contribuzione da parte del beneficiarioNormativa
LEGGE N. 151 del 2001, ART 74
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
Documenti da presentare
Per presentare domanda occorre rivolgersi ad un patronato o CAAF, mediante il modulo allegato alla presente scheda e disponibile presso i medesimi patronati, CAAF o presso gli uffici dei Servizi Sociali.
Al modulo di domanda occorre allegare:
- una copia del titolo di soggiorno (in caso di cittadinanza non comunitaria);
- l'attestazione ISEE
- dichiarazione sul trattamento dei dati personali (privacy)
Termini per la presentazione
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio o, nel caso di affidamento preadottivo o adozione, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica.Incaricato
Secchi EleonoraTempi complessivi
30 giorniDocumenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Modulo per domanda di maternità | ![]() |
27 kb |
Dichiarazione sul trattamento dei dati personali | ![]() |
102 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizi Sociali – Operatore Sociale |
---|---|
Indirizzo: | Piazza San Giovanni Battista, 09076 Sedilo (OR) |
Telefono: | 0785560031 |
Fax: | 0785560043 |
Email: | servizisociali@comune.sedilo.or.it |
Email certificata: | servizisociali@pec.comune.sedilo.or.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
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